Auto aziendali: quando l'IVA è detraibile per intero

In generale, in caso di acquisto di veicoli stradali a motore, l’imposta è detraibile per il 40%. Ci sono però due casi in cui si può portare in detrazione l’intera imposta: quando i mezzi sono oggetto dell’attività d’impresa e quando sono assegnati ai dipendenti ad uso promiscuo. Scopri come ottenere la detrazione al 100%

 

In linea generale, in caso di acquisto di veicoli stradali a motore, l’imposta è detraibile per il 40%. La normativa (articolo 19-bis1, lett. c) fa riferimento ai mezzi diversi dai trattori agricoli e forestali, con una massa massima autorizzata non superiore ai 3.500 kg e un numero di posti a sedere non superiore a otto.

Ci sono due casi, però, in cui è prevista la detrazione per intero:

veicoli che sono oggetto dell’attività dell’impresa;

veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione. È irrilevante il fatto che i veicoli formino o meno oggetto dell’attività d’impresa, mentre rientrano in questo secondo caso veicoli assegnati dal datore di lavoro in uso promiscuo al dipendente (anche se acquisiti con un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (risoluzione 20.2.2008, n. 6/DPF). L’assegnazione ad uso promiscuo prevede che il dipendente utilizzi il veicolo non solo per le attività lavorative, ma anche per scopi privati.

 

Detrazione per intero, ecco come fare

Per poter portare in detrazione per intero l’imposta pagata sull’acquisto di un veicolo assegnato a uso promiscuo, il datore di lavoro avrà l’obbligo di addebitare al dipendente un corrispettivo soggetto ad Iva. In questo modo, il veicolo assume la natura di bene esclusivamente strumentale poiché la parte di uso personale, estranea all’attività d’impresa, è oggetto di addebito specifico al dipendente. Occorre segnalare che l’addebito al dipendente rappresenta un’operazione imponibile da assoggettare a IVA ordinaria con esercizio della rivalsa, determinando la base imponibile in base al valore normale (articolo 13, comma 3, lett. d), D.P.R. 633/1972).

 

Si applicano le regole per la quantificazione dei benefit

Per determinare il valore normale, in attesa che venga emanato un apposito decreto, occorrerà applicare le regole previste per la quantificazione dei benefit ai fini delle imposte sui redditi per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 4, lett. a), Tuir): il 30% dell’ammontare corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato in base alle tariffe ACI.

Segnaliamo però che:

  • ai fini delle imposte sui redditi il benefit generato dall’assegnazione del veicolo al dipendente può essere anche inserito nella sua busta paga;

  • ai fini IVA è richiesto l’addebito del corrispettivo con esercizio della rivalsa dell’Iva-  Ne consegue, quindi, l’obbligo di emettere una fattura al dipendente.

 

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