Il nuovo codice della crisi d’impresa, che modifica le disposizioni in tema di disciplina concorsuale, ha introdotto una riduzione dei limiti oltre i quali parte l’obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore

Il nuovo codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge delega 155/2017) è intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale. Lo scopo è consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e, quindi, salvaguardare la capacità imprenditoriale di chi va incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Sul piano operativo, la realizzazione di questi obiettivi passa anche attraverso la riduzione dei limiti oltre i quali si innesca l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Si riducono i parametri
Il nuovo codice della crisi d’impresa entrerà in vigore il 15 agosto 2020. Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell’articolo 2477, cod. civ., operata dall’articolo 379, D.Lgs. 14/2019.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, cioè controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Sotto tale profilo, i presupposti non si sono modificati. Se però in precedenza l’obbligo si innescava al superamento dei limiti previsti dall’articolo 2435-bis (quelli che comportano la redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell’articolo 2477 sono stabiliti specifici parametri:

Attivo: nuovo limite € 2.000.000 (vecchio limite € 4.400.000)
Ricavi: nuovo limite € 2.000.000 (vecchio limite € 8.800.000)
N. medio dipendenti impiegati: nuovo limite 10 (vecchio limite 50)
Regola di “innesco”: nuovo limite 1 su 3 per 2 anni consecutivi (vecchio limite, 2 su 3 per 2 anni consecutivi)

La riduzione dei parametri comporta un consistente allargamento della platea di società interessate dall’obbligo di nominare l’organo di controllo o il revisore.

Ma da quando decorrono le nuove previsioni?
La decorrenza delle nuove previsioni è un punto delicato. Il comma 3 dell’articolo 379 contiene la disciplina transitoria e dispone quanto segue: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro 9 mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477, cod. civ., commi 2 e 3, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.

Va detto che, per valutare l’applicazione delle nuove previsioni in sede di prima applicazione, occorre osservare i bilanci 2017 e 2018, quindi di fatto il problema si pone immediatamente.

Rinvio di 9 mesi
Il punto centrale è però il rinvio di 9 mesi, che pone la scadenza degli adempimenti al 16 dicembre 2019; questo rinvio è certamente operativo per la necessità di adeguamento degli statuti alle nuove previsioni. Qualche dubbio, però, potrebbe sorgere sul differimento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore quando lo statuto già preveda il rinvio all’articolo 2477, cod. civ. In ogni caso, la relazione che accompagna il provvedimento pare rendere applicabile il differimento di 9 mesi anche all’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Va detto che sono forti le pressioni per una possibile modifica di tale previsione, modifica finalizzata da un lato a innalzare, almeno in parte, i nuovi parametri, dall’altro a reintrodurre la regola dei “2 su 3” precedentemente prevista.

Facciamoci trovare pronti
Le società, durante questo regime transitorio, dovranno eventualmente aggiornare gli statuti sociali e adeguare la propria struttura amministrativa e organizzativa per farsi trovare pronte, anche sotto il profilo della strutturazione dei controlli interni, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa, da applicarsi a decorrere dai successivi otto mesi.

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