Questa normativa impone alle aziende con più di 15 dipendenti il collocamento di dipendenti con disabilità. Un obbligo che, a seguito del Job Acts, può essere osservato non solo attraverso assunzioni dirette, ma anche ricorrendo ai servizi di un’agenzia per il lavoro. E a questo proposito Confapi Milano offre in esclusiva per i suoi associati una vantaggiosa convenzione. Scopri i dettagli
La legge tutela i disabili favorendone l’avviamento al lavoro. Un tempo (parliamo del secondo dopoguerra) questa si indirizzava ai reduci. Oggi, invece, godono della tutela, unitamente agli invalidi di guerra, anche gli invalidi fisici, psichici e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, gli invalidi del lavoro, i non vedenti e i sordomuti. La fonte normativa più importante in questa materia è la Legge 12 marzo 1999 n. 68. L’integrazione, anche lavorativa, dei disabili è perseguita in vari modi: esistono da una parte incentivi all’assunzione che rendono economicamente vantaggioso il collocamento dei disabili (art. 13 della Legge 68/1999) e, dall’altra, strumenti che fissano a carico del datore il cosiddetto collocamento obbligatorio.
Quali imprese sono soggette all’obbligo?
Non tutte le imprese sono soggette all’obbligo, ma quelle con almeno 15 dipendenti. In questo caso infatti i datori di lavoro sono obbligati ad assumere un numero di disabili che varia in base al numero di lavoratori validi e computabili. Più elevata è la base occupazionale, più alto il numero dei soggetti da assumere. Come noto, al superamento della soglia dei 51 dipendenti, la quota di assunti obbligatoriamente è pari al 7%.
Non è un’operazione semplice stabilire la dimensione occupazionale che vale ai fini della Legge 68/1999 in quanto dal numero dei dipendenti vanno sottratte alcune categorie; per esempio, gli apprendisti, i dirigenti e i somministrati.
I passi da compiere
Dal punto di vista operativo, al raggiungimento della soglia, l’impresa deve presentare domanda di assunzione obbligatoria presso gli uffici competenti. L’omessa trasmissione della domanda e l’elusione dell’obbligo sono sanzionati.
La legge non manca di individuare alcune soluzioni per favore per assolvere l’obbligo, come quella dell’assunzione tramite convenzione che serve a rendere l’assorbimento della forza lavoro da avviare obbligatoriamente graduale e programmato.
Interessante è anche il meccanismo della cosiddetta “compensazione territoriale” – valevole per le imprese multilocalizzate – che consente all’imprenditore di assumere un numero superiore di disabili presso una sede per portare l’eccedenza in compensazione con il numero minore di assunzioni eseguite presso un'altra.
A seguito del Job Acts è ammessa anche la somministrazione di lavoro
Inoltre, a seguito del Jobs Act, è stata introdotta nell’ordinamento una disposizione volta a favorire la collocazione dei lavoratori disabili. Nel D. Lgs. n. 81/2015 (art. 34, comma 3, secondo periodo), infatti, è stato stabilito che, se l’impiego del lavoratore disabile in azienda è superiore a dodici mesi ("in caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi"), quest’ultimo ex lege, e senza necessità di convenzioni viene computato nell’organico dell’azienda ai fini della copertura della quota d’obbligo (articolo 3 della L. n. 68/1999).
Le imprese quindi possono assolvere alla quota di riserva non solo attraverso un’assunzione “diretta”, ma anche attraverso un’Agenzia per il Lavoro, ricorrendo quindi alla somministrazione di lavoro.
Gli effetti positivi
Questa disposizione ha reso più agevole la collocazione dei lavoratori disabili i quali, rivolgendosi a un’agenzia per il lavoro, possono usufruire di una serie di strumenti e servizi finalizzati a un migliore e più rapido inserimento lavorativo. In più, in qualità di lavoratori somministrati e in costanza di rapporto, accedono al sistema di welfare attuato dall’ente bilaterale di settore (Ebitemp), che include prestiti fino a 5.000 euro, indennità aggiuntiva in caso di infortunio, tutela sanitaria ecc.
Infine, gli incentivi legati all’impiego dei lavoratori con disabilità (incluso il contributo introdotto dall’art. 10 del D. Lgs. 151/2015 che ha modificato l’art.13 della L. n. 68/1999) sono fruibili anche quando i lavoratori sono assunti con contratto di somministrazione di lavoro
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