L'emergenza Covid-19 ha portato in primo piano il tema della cassa integrazione guadagni. Crescono però anche le incertezze sulla sua applicazione insieme con gli altri istituti contrattuali, come la malattia, le ferie, la maternità. Ecco i chiarimenti degli esperti

L’emergenza Covid-19 ha portato in primo piano il tema della cassa integrazione guadagni (in particolare della CIGO e della CIGD). Il tema è reso ancora più attuale dalla conversione in legge del Decreto "Cura Italia" ( d.l. 17 marzo 2020 n. 18) che contiene la disciplina organica degli ammortizzatori sociali in questa fase critica. Assieme all’interesse per gli ammortizzatori sociali sono cresciuti i dubbi e le incertezze sul rapporto fra la cassa e altri istituti contrattuali come la malattia, le ferie, la maternità.  facciamo luce sugli aspetti più critici. 

LA MALATTIA DEL LAVORATORE

Il lavoratore in malattia gode dell’indennità giornaliera di malattia e, a seconda dei casi, dell’integrazione prevista contrattualmente. Cosa accade in ipotesi di trattamento di integrazione salariale (ad esempio CIGO)? 

La norma generale (art. 3 comma 7 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148)  stabilisce:

«Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l'integrazione contrattualmente prevista»

La norma è espressamente richiamata dalla circolare INPS 28 marzo 2020 n. 47, ossia quella che ha fatto seguito al d.l. 17 marzo 2020 n. 18.

Prima del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 il punto di riferimento era la circolare INPS 16 giugno 2009 n. 82 che stabiliva alcuni punti; vediamo quelli dedicati alla CIGO.

-Principio generale: la cassa integrazione – in caso di sospensione totale dell’attività – sostituisce l’indennità di malattia.

-Cassa integrazione a zero ore e malattia sopravvenuta: se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie. L’attività lavorativa è, infatti, totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà, quindi, nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

-Cassa integrazione e malattia antecedente: qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:

  • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
  • qualora, invece, non venga sospeso dal lavoro tutto il personale dell’ufficio, reparto, squadra o simili a cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

Secondo l’INPS queste regole sono valide anche dopo la riforma operata con il Jobs Act ha modificato il quadro.

In sintesi, la norma stabilisce in modo chiaro e semplice il principio della prevalenza della cassa sull’indennità di malattia; l’INPS però non ha abbandonato lo schema precedente e quindi, fatto salvo il caso della sospensione integrale dell’attività, ammette la possibilità che l’indennità di malattia possa essere pagata in costanza di CIGO (riduzione dell’attività).

LE FERIE

Il tema delle ferie assume rilievo in rapporto alla cassa da due punti di vista diversi.

Il primo riguarda la maturazione delle ferie durante il periodo di cassa. La regola è nel senso che durante la cassa a zero ore il diritto alle ferie non matura. Risposta diversa per il caso di semplice riduzione dell’attività, se i giorni di lavoro sono più di quindici.

Il secondo tema è quello del godimento delle ferie: se costituisca o meno una condizione per l’accesso alla cassa.

Il Legislatore dell’emergenza ha favorito sin dai primi provvedimenti la fruizione delle ferie da parte del lavoratore; la domanda è semplice: la mancata integrale fruizione del monte ferie è di ostacolo al godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni? La risposta è negativa.  

Con la circolare 28 marzo 2020 n. 47 l’INPS in linea con il messaggio n. 3777/2019 ha affermato che:

«l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di CIGO o assegno ordinario. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo».

In sintesi: la cassa a zero ore non fa maturare le ferie in quanto non vi sono energie psico-fisiche da recuperare.

Nel quadro dell’art. 19 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, la presenza di ferie pregresse non osta all’accoglimento della domanda di CIGO.

LA MATERNITÀ

Una norma contenuta all’art. 54 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 prevede che:

«Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto stesso abbia autonomia funzionale» .

La norma si applica alla cassa integrazione guadagni in quanto essa è una causa di sospensione del rapporto.

Quanto al trattamento, si applica l’art. 24 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

Di seguito, i punti da fissare:

  • comma 2: la lavoratrice che all’inizio del congedo si trovi sospesa dal servizio ha diritto all’indennità giornaliera di maternità purché fra la data di inizio della sospensione e quella di inizio del congedo vi sia un intervallo di tempo non superiore a 60 giorni;
  • comma 6: la lavoratrice che, all’inizio del congedo, si trovi a fruire della cassa integrazione guadagni beneficia di un effetto di sostituzione che fa sì che alla cassa integrazione guadagni si sostituisca l’indennità giornaliera di maternità. Ciò anche quando la sospensione precede di oltre 60 giorni la data di inizio del congedo.

In sintesi: la gravidanza della lavoratrice ha impatto in termini di cassa integrazione guadagni; l’indennità giornaliera prevale sulla cassa integrazione guadagni.

A cura degli Avv.ti Nicola Spadafora e Lorenzo Maratea, Studio Legale Tonucci & Partners

 

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