Chiamata anche indennità di maneggio danaro, è una componente retributiva che serve a compensare un rischio, quello della responsabilità civile dell’addetto in caso di ammanchi di cassa. In genere è associata ai cassieri, ma non solo. In determinate condizioni può essere corrisposta anche a soggetti che svolgono funzioni diverse. Ecco quali

L’indennità di cassa, altrimenti definita come indennità di maneggio danaro, è una componente retributiva che serve a compensare un rischio, quello della responsabilità civile dell’addetto in caso di ammanchi di cassa.

Sull’argomento è recentemente intervenuta la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Cass. 5 settembre 2019 n. 22294) che ha avuto modo di chiarire alcuni profili collegati all’art. 2104 c.c. che altre precedenti pronunce avevano già parzialmente delineato (v. Cass. 14 dicembre 2016 n. 25742).

Identikit dell’indennità di cassa

Ma come nasce l’indennità di cassa? Non è un caso sia associata ai cassieri, cioè ai soggetti chiamati professionalmente a ricevere quantitativi non predeterminabili a priori di danaro contante e, successivamente, a favorirne il deposito. Prerogativa del cassiere è rispondere degli ammanchi di cassa una volta che questi ultimi vengano riscontrati durante operazioni periodiche di verifica che, a seconda dei casi, vengono definite “quadratura” o “resa dei conti”. A fronte di questa responsabilità viene dunque corrisposta una voce indennitaria che di regola è calcolata come percentuale sulla retribuzione. Il range oscilla fra il 4% al 6% della retribuzione; ciò a seconda dei contratti collettivi.  

Solo i cassieri hanno diritto all’indennità?

A quali condizioni soggetti che svolgono funzioni diverse da quelle di cassiere possono vantare un diritto al pagamento dell’indennità? Il tema non è banale per due motivi:

- risulta in crescita (di pari passo con l’affermarsi della gig economy) il fenomeno dell’assegnazione a soggetti non professionali di compiti di incasso; mettendo da parte i problemi di inquadramento, si pensi, per esempio, ai rider nel settore del food delivery che, eseguita la consegna presso l’abitazione del cliente, ricevono dalle mani di quest’ultimo il compenso;

- finanziariamente parlando, il costo azienda per questa voce può essere cospicuo.

L’obiettivo è dare una risposta semplice ed è, quindi, fondamentale sgomberare il campo da alcuni equivoci.

L’indennità di cassa non è regolata a livello legislativo; per questa ragione, come correttamente affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 17 aprile 2004 n. 7353) “costituisce un istituto di derivazione esclusivamente contrattuale” e “le condizioni per l'insorgenza del relativo diritto in capo al lavoratore vanno individuate esclusivamente sulla base dell'interpretazione della specifica disciplina del contratto collettivo applicabile al rapporto, senza riferimento a pretese nozioni di carattere generale".

Aree di dubbio nei CCNL

Se è vero che è nelle maglie di CCNL che vanno individuate le ragioni a supporto o a confutazione del diritto dell’addetto al pagamento dell’indennità, è anche vero che molto spesso gli stessi CCNL fanno ricorso a espressioni generiche che lasciano aperte le porte a diverse interpretazioni.

È senza dubbio il caso del CCNL per la Piccola e Media Impresa Metalmeccanica CONFAPI che all’art. 44 stabilisce che hanno diritto all’indennità solo quei lavoratori la cui “normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria”. Il CCNL Confapi non è l’eccezione. Vale notare che anche il CCNL Commercio testualmente prevede la parola “normalmente” quale chiave di volta per definire le attività suscettibili di innescare il diritto all’indennità (v., in tema, Trib. Milano 6 settembre 2014 n. 2303).

Se questo è il quadro, occorre capire quando si può parlare di “normale mansione”. 

Quando si può parlare di normale mansione?

Ebbene, il maneggio danaro che è rilevante ai fini della concessione dell’indennità, non è dato dal mero contatto (appunto manuale) dell’addetto con il danaro, ma dalla tipologia e qualità del rapporto fra l’addetto ed il danaro.

In primo luogo, ha diritto all’indennità solo ed esclusivamente il personale che svolge attività di incasso di banconote e/o assegni come componente non marginale della attività di lavoro. In poche parole, non deve trattarsi di attività occasionali. 

Secondo punto: come è stato autorevolmente illustrato (v. Cass. 17 aprile 2004 n. 7353) il rapporto rilevante “uomo-denaro” non è presente, per esempio, in tutti i casi di mansioni meramente esecutive e, comunque, nei casi in cui, pur a fronte di un contatto con il contante o con i titoli, la responsabilità per l’ammanco ricada su un terzo soggetto in funzione di controllo.

Considerazioni finali

Alcune considerazioni finali. Molti CCNL (v. CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizione) stabiliscono che l’indennità non va pagata in caso di esonero da parte del datore; l’art. 15 stabilisce che l’“indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l’azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti”.

Pare chiaro che una simile soluzione conduce a una conseguenza potenzialmente sfavorevole per l’impresa: l’accollo da parte del datore del danno da ammanco; la soluzione dell’esonero va, quindi, adeguatamente soppesata.

La seconda considerazione è strettamente legata alla prima; ogni eventuale dichiarazione di esonero vale solo ed esclusivamente per ammanchi che si siano verificati per colpa dell’addetto e non, certo, per il caso di intenzionale sottrazione di banconote e valori. Per il dolo non vi è esonero che tenga.

Pare, comunque, appena il caso di dire che nella stesura delle clausole di esonero è consigliabile il supporto di un legale o di un consulente del lavoro; ciò al fine di limitare in modo opportuno l’area dei comportamenti per cui il lavoratore è irresponsabile. 

La terza riflessione si salda al tema del margine di autonomia dell’operatore nell’esecuzione dell’operazione di incasso e contabilizzazione; l’evoluzione tecnologica con la crescente automazione delle procedure, da un lato, e la progressiva sparizione del contante dalle transazioni commerciali, dall’altro, possono sortire l’effetto di cancellare sul nascere le condizioni di erogazione dell’indennità.

 Articolo degli Avv.ti Nicola Spadafora e Lorenzo Maratea, Tonucci & Partners Studio Legale e Tributario

Desideri ricevere ulteriori chiarimenti? Rivolgiti al Servizio Sindacale e Previdenziale di Confapi Milano. Contattaci!

Post recenti

 

Questo sito utilizza Cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e offrire servizi in linea con le preferenze dell'utente. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento si acconsente all’uso dei Cookie.
Per saperne di più, o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, si prega di prendere visione della pagina Cookie Policy