La pace fiscale introdotta con l’articolo 3 del decreto legge n. 119/2018 offre alle aziende una significativa opportunità per mettersi in regola con il fisco. Scopri i dettagli della normativa

L’articolo 3 del decreto legge n. 119/2018 offre una significativa opportunità alle imprese e ai contribuenti per mettersi in regola con il fisco. Entro il 30 aprile 2019, infatti, è possibile aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La nuova definizione riprende le precedenti norme sulle “rottamazioni”, introducendo importanti modifiche sulle tempistiche dei pagamenti e la presenza del “lieve inadempimento” come causa di decadenza dei benefici.
Oggetto della sanatoria sono i ruoli in essere al 31 dicembre 2017 che possono ricomprendere a certe condizioni i carichi oggetto della prima “rottamazione” (D.L. n. 136/2016) e della “rottamazione bis” (D.L. n. 148/2017) a condizione che siano stati rispettati dei termini per il pagamento delle rate.

Quali aspetti sono esclusi dalla normativa?
La norma esclude dal beneficio della sanatoria i debiti affidati agli agenti della riscossione riferiti a:
recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
• crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle inflitte per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;

Tanti benefici
Il beneficio offerto dal legislatore è la possibilità di pagare i suddetti carichi senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora e le somme aggiuntive (art. 27 comma 1 del Dgls n. 46 del 1999). Anche l’ammontare della riscossione sarà ridotto rispetto a quello iniziale.
Conviene aderire perché è possibile estinguere il debito con il fisco considerando il valore in linea capitale. Inoltre è previsto lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro.

Come si accede alla rottamazione?
Per accedere alla rottamazione occorre utilizzare la modulistica disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Suggeriamo di rivolgersi direttamente a Confapi Milano: gli iscritti avranno la possibilità di inoltrare domanda tramite un intermediario a condizioni vantaggiose.

Gli effetti prodotti dalla domanda
Gli effetti prodotti dalla domanda di adesione agevolata, una volta presentata e protocollata, sono quelli stabiliti dal comma 10 dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018:

1) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
2) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
3) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, tranne quelli già iscritti alla data di presentazione;
4) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
5) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
6) il debitore non è considerato inadempiente in base agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

E’ degno di nota, in particolare, il punto 5, in quanto l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto di recente a emettere molteplici provvedimenti (art. 72-bis del DPR 29/9/73 n. 602: atto di pignoramento dei crediti verso terzi, tra i quali pignoramento dello stipendio di dipendenti con carichi a ruolo). L’azienda che ha ricevuto la notifica è obbligata a canalizzare una quota dello stipendio all’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Se il dipendente aderisce alla rottamazione, l’azienda si sgrava dall’obbligo amministrativo.

Rilascio del DURC
Un altro caso concreto è il rilascio del DURC che diventa possibile dopo la presentazione della domanda di adesione.
Il pagamento degli importi dovuti può avvenire in:
- un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in un massimo di 18 rate così definite: le prime due pari al 10% della somma complessivamente dovuta il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019 le restanti 16 trimestralmente in ragione d’anno di importo uguale a decorrere dal 2020.

Sono ammessi anche i ritardi
Il “lieve inadempimento” a cui si accennava all’inizio è un’altra novità introdotta e si concretizza nella possibilità di versare in ritardo al massimo di 5 giorni la prima rata o una rata successiva alla prima senza incorrere nella decadenza dei benefici della “rottamazione ter”. In caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Infine, un breve accenno alle prescrizioni contenute nell’art. 4 del D.L. n. 119/2018: si tratta della cancellazione automatica al 31 dicembre 2018 dei carichi affidati dal 2000 al 2010 per importi di debiti inferiori a 1.000 euro. Il contribuente dovrà verificare personalmente l’estinzione del debito.

Confapi Milano è a disposizione degli associati per fornire chiarimenti e delucidazioni su come inoltrare le definizioni agevolate. Contattaci! 

Articolo del Dott. Rag. Roberto De Grandis, Ufficio autorizzato CAF CGN Spa

 

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