Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di cedere ad altri soggetti le detrazioni del 110% per la riqualificazione energetica introdotte nel Decreto Rilancio. A supporto dei General Contractor e delle imprese che realizzeranno le opere, Confapi Milano si è attivata in modo da rendere questi crediti ulteriormente cedibili a banche, intermediari finanziari o a imprese che li potranno portare in compensazione negli F24

Con il Decreto Rilancio il Governo ha potenziato le detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica (Ecobonus) portandole al 110%. Questa percentuale si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per queste categorie di opere:

  • isolamento termico;
  • ammodernamento degli impianti di climatizzazione;
  • interventi antisismici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • sistemi di ricarica per veicoli elettrici;
  • installazione di sistemi di accumulo.

Come usufruire della detrazione

La detrazione può essere utilizzata direttamente dal beneficiario in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte, suddividendo il beneficio in 5 quote annuali. In alternativa si può optare:

 

  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per il cosiddetto “sconto sul corrispettivo”, cioè per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto pari al massimo al valore delle stesse opere realizzate. A fronte di questo sconto il fornitore riceverà dal committente un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, che il fornitore potrà cedere a sua volta ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Da un confronto con alcuni operatori di settore è emerso che i soggetti che appalteranno le opere (privati cittadini e condomini) opteranno prevalentemente per lo sconto sul corrispettivo in quanto di più immediato e di semplice utilizzo. Questa scelta, se da una parte agevolerà il conferimento di incarichi per la realizzazione delle opere, dall’altra andrà a impattare sensibilmente sulle imprese incaricate di realizzare le opere stesse. La conseguenza sarà una crecente tensione finanziaria che, in qualche modo, dovrà essere gestita attraverso processi di cessione a terzi del credito “acquistato”.

Il supporto di Confapi Milano

A supporto dei General Contractor e delle imprese che realizzeranno le opere, Confapi Milano si è attivata in modo da rendere questi crediti ulteriormente cedibili a banche, intermediari finanziari o a imprese che li potranno portare in compensazione negli F24.

Il modello predisposto da Confapi Milano consente sia di gestire al meglio le esigenze di finanza delle imprese coinvolte in questo tipo di lavori (a cui andremo a ripristinare la necessaria liquidità per operare), sia nei confronti dei clienti. A loro infatti, attraverso un’attività di scouting e certificazione, Confapi potrà mettere a disposizione crediti da compensare in F24 acquistati a un importo variabile compreso fra l’80 e l’85% del loro valore.

Il Superbonus potrà essere utilizzato dal beneficiario finale in detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali.

5 passaggi

Il processo di utilizzo del credito d’imposta che Confapi Milano intende coordinare per i propri clienti prevede i seguenti passaggi:

  • acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus;
  • comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura;
  • messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante;
  • accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto;
  • utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche e intermediari finanziari.

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