La corte costituzionale affonda il jobs-act. Che cosa succederà?

Piove sul bagnato: la Corte Costituzionale ha preannunciato la dichiarazione di illegittimità delle tutele in caso di licenziamento illegittimo previste dal Jobs Act. Per le imprese, che dovranno presto confrontarsi con le nuove regole, si profilano scenari poco favorevoli

Cambiano le norme riguardanti le tutele previste per il licenziamento illegittimo. A dire la sua questa volta è la Corte Costituzionale, che in un comunicato stampa del 26 settembre 2018 ha preannunciato cambiamenti poco favorevoli per le imprese.

Quel criterio illegittimo

Il Jobs Act (d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23) aveva tentato di rendere più flessibile “in uscita” il rapporto di lavoro subordinato, configurando, a questo scopo, il contratto “a tutele crescenti”. Con la riforma, indirizzata agli assunti a partire dal 7 marzo 2015, il Legislatore aveva previsto che al lavoratore licenziato ingiustificatamente fosse destinata un’indennità crescente in funzione di “ogni anno di servizio” (art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015). Come noto, su tale impianto è intervenuto il Decreto Dignità innalzando tanto la soglia minima quanto quella massima del ristoro. Oggi, però, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il sistema delle tutele crescenti  è incostituzionale sotto il profilo del criterio rigido di determinazione del ristoro dovuto al dipendente: il meccanismo fondato sul criterio-anzianità sarebbe, infatti, contrario ai principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza, oltre a violare gli articoli 4 e 35 della Costituzione. La sentenza (e la relativa motivazione) non è ancora stata depositata, quindi per il momento non sappiamo con certezza che cosa cambierà in futuro per i rapporti di lavoro subordinato. Possiamo, però, avanzare delle ipotesi che torneranno certamente utili alle aziende.

Perché incostituzionali?

Ma perché l’art. 3, comma 1 del Jobs Act è incostituzionale? Nel comunicato della Corte Costituzionale si legge che “la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è, secondo la Corte, contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione”.

Sono considerazioni stringate, ma lasciano intendere che, secondo la Consulta, un trattamento economico legato esclusivamente al numero di anni prestati al servizio del datore di lavoro è contrario ai principi che ispirano la Costituzione in materia di tutela del diritto al lavoro. Quindi, la semplificazione attuata a suo tempo con il Jobs Act risulterebbe eccessiva e non terrebbe in debito conto le garanzie previste per il lavoratore dipendente dalle norme costituzionali che governano la materia.

Che cosa succederà?

Non sappiamo ancora in che modo andrà quantificata l’indennità dovuta al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Tuttavia, è possibile formulare qualche ipotesi sui criteri di calcolo. La Consulta ha infatti richiamato espressamente (oltre che i canoni di ragionevolezza ed uguaglianza) gli articoli 4 e 35 della Costituzione.

Con l’eliminazione di un criterio di calcolo fisso, come quello legato esclusivamente al numero di anni di servizio, non è improbabile che, per determinare l’indennità, il Giudice del Lavoro dovrà tenere conto di una gamma diversificata di elementi: da un lato, per esempio, la gravità del pregiudizio effettivamente sofferto dal lavoratore e, dall’altro, il contegno complessivo del datore di lavoro (potrebbe assumere rilevanza aver omesso una motivazione sostanziale a supporto del licenziamento). Questi temi risultano  chiaramente indicati nel testo della severissima ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, del 26 luglio 2017 che ha portato l’art. 3 comma 1 del Jobs Act al vaglio della Corte Costituzionale. L’ordinanza sembra reagire al fenomeno del cosiddetto free riding e, più in generale, a quei licenziamenti che hanno fatto emergere un elemento opportunistico nei datori di lavoro, specie quando associati alla fruizione di benefici contributivi.

Ciò che sembra certo, in ogni caso, è il fatto che – in caso di licenziamento ingiustificato del lavoratore – l’indennizzo a carico del datore di lavorò diventerà molto più oneroso e sarà molto meno agevole per le imprese comprendere in anticipo le conseguenze in termini economici dei licenziamenti. Inutile dire, infatti, che la decisione della Consulta allarga in modo significativo la discrezionalità dei Giudici del Lavoro e questo, specie per gli stranieri che investono in attività italiane, può essere un fattore di incertezza tale da incidere negativamente sull’attrattività  del nostro sistema.  

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