Entrata in vigore lo scorso gennaio, la nuova Legge di Bilancio 2019 ha introdotto per queste categorie alcune importanti novità: l’estensione del regime forfettario ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro e l’estromissione agevolata degli immobili strumentali. Facciamo insieme un po’ di chiarezza
La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), come è noto, è entrata in vigore il 1° gennaio scorso. E ha introdotto alcune importanti novità per le Partite IVA e per le società. Scopriamo insieme quali, sebbene siano già stati annunciate alcune modifiche.
Estensione del regime forfettario
Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e concesso ai contribuenti aventi entrate annue fino a 30.000 euro, è stato esteso a quelli (persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, d’arte o professione) con ricavi o compensi fino a 65.000 euro.
Il regime prevede il pagamento di un’unica imposta in sostituzione di tutte quelle dovute, con un’aliquota di tassazione confermata al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività, in presenza di determinati requisiti).
Gli ulteriori requisiti di accesso al regime (relativi alle spese per l’impiego dei lavoratori e al costo complessivo dei beni strumentali) sono stati eliminati. Il regime forfettario, inoltre, non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.
Chi non può aderire al regime?
Non possono aderire al regime i contribuenti che, nello stesso periodo d’imposta:
a. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito; è il caso, tra gli altri, dell’editoria, della gestione di servizi di telefonia pubblica, delle agenzie di viaggi, delle attività agricole o connesse alla pesca.
b. non siano residenti in Italia, a eccezione di coloro che risiedono in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo e producono in Italia almeno il 75% del reddito prodotto complessivamente;
c. effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (art. 10, comma 1, n. 8), o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (53, comma 1 del D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n. 427/1993);
d. partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, o che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa,arti o professioni;
e. esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Un’esclusione, questa, che ha lo scopo di evitare l’incentivo indiretto a trasformare i rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione.
Infine, la percezione, nell’anno d’imposta precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro non costituisce più causa di esclusione dal regime in esame.
Estromissione agevolata degli immobili strumentali
La Legge di Bilancio 2019 ripropone e amplia la procedura di estromissione agevolata degli immobili strumentali posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018, originariamente disposta dalla Legge di Stabilità 2016.
La procedura consente di escludere i beni immobili strumentali (per destinazione o natura) dal regime d’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%, calcolata sulla plusvalenza che emerge dall’operazione. Ai fini del calcolo della plusvalenza, è inoltre prevista la possibilità di assumere, quale valore di “estromissione”, il valore catastale dell’immobile in luogo del valore di mercato.
All’atto pratico, l’imposta sostitutiva va assolta per il 60% entro il 30 novembre 2019 e per il restante 40% non oltre il 16 giugno 2020. Il pagamento consente di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019.
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