Il 31 marzo 2025 scatterà l’obbligo della polizza per proteggersi dalle calamità naturali. Ma a quali imprese è rivolta questa disposizione? Cosa copre la polizza? Quali beni si possono assicurare e a quanto ammontano i premi assicurativi? I chiarimenti dell’esperto

Approvato dai ministeri competenti (Economia e Imprese), il Dm attuativo dell’obbligo di assicurazione degli immobili delle imprese sulle catastrofi naturali (articolo 1, comma 105 della legge 213/2023 ha appena passato il vaglio del Consiglio di Stato, che ha espresso le sue considerazioni.

“Questo decreto segna un passo importante verso la messa in sicurezza del nostro sistema produttivo”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “In un contesto caratterizzato da eventi catastrofali sempre più frequenti, l’introduzione dell’obbligo di assicurazione consentirà alle nostre imprese di tutelare al meglio sia la produzione che l’occupazione”.

Meccanismi tecnici complessi
Il lavoro dei ministeri è stato lungo perché sono complessi i meccanismi tecnici e di attuazione per rendere questo obbligo sostenibile: il dissesto idrogeologico del territorio nazionale e l’incalzare dei cambiamenti climatici determinano rischi tali da mettere potenzialmente in crisi la capacità di assumersi questi rischi da parte delle compagnie operanti nel settore e il principio di mutualità.
Per agevolare l’assunzione di quei rischi la legge ha introdotto la compartecipazione pubblico-privato, con il sostegno riassicurativo che la Sace è autorizzata a concedere sino a 5 miliardi di euro, stipulando con gli assicuratori una convenzione.

La copertura dovrà riguardare le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività di impresa, il che tornerebbe a far gravare sull’imprenditore un obbligo assicurativo anche se i beni appartengono ad altri. Ed è confermato che le imprese che non si adeguano non potranno accedere a sovvenzioni statali in caso di danni da calamità.

Gli obblighi per le compagnie assicurative
Viene invece attenuato l’obbligo a contrarre in capo alle assicurazioni, visto che le assicurazioni tenute a offrire la copertura non sono tutte quelle operanti nel ramo 8 danni, ma solo – tra esse – quelle che già siano attive nel settore (a livello singolo o di gruppo) e che già sottoscrivano polizze a copertura dei medesimi danni oggetto di copertura obbligatoria.
Compagnie non attrezzate in questo senso potranno, sì, cimentarsi nel nuovo business, ma non saranno obbligate a farlo. In ogni caso, per il Dm l’obbligo a contrarre non è incondizionato, ma parametrato all’effettiva capacità assuntiva e ai requisiti di solvibilità di ogni singola impresa.

Anticipo del 30% del danno per i sinistri
Si introduce anche l'obbligo per le compagnie assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.
Si avranno 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale attuativo per adeguare i testi delle polizze di futura commercializzazione. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorrerà invece a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle polizze.
Nel mercato assicurativo alcune compagnie hanno già messo a disposizione prodotti dedicati, ma questi non sono certamente adeguati alla normativa, che non è stata ancora completamente definita.

Ciò che sappiamo ad oggi
Chi è interessato? Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, a esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).

Cosa copre la polizza? Sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (all’interno della bozza è possibile consultare le definizioni specifiche). Da notare l’esclusione della grandine.

Segmentazione dei rischi: per la fascia fino a 1 milione di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate) il limite di indennizzo deve essere pari alla somma Assicurata (100%). Per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di Somma Assicurata (per il totale complessivo delle ubicazioni assicurate) il limite di indennizzo dovrà essere pari al 70% della Somma Assicurata dell’ubicazione danneggiata. Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di Somma Assicurata, e per le grandi imprese (vengono così definite dal decreto le aziende con un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e/o con un numero di dipendenti pari o superiore a 500), rimane la consistente possibilità, di auto ritenere quasi integralmente il rischio, negoziando liberamente massimali o limiti di indennizzo.
Beni da assicurare: per immobilizzazioni si intendono i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile ossia: terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali (all’interno della bozza è possibile consultare le definizioni specifiche). Per quanto riguarda i terreni, la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del Massimale o Limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Scoperto: le polizze potranno prevedere uno scoperto massimo del 15% del danno indennizzabile (nessun minimo previsto).

Le esclusioni
Per quanto riguarda le esclusioni, nella nuova formulazione del DM, l’esclusione (formulata meglio che nel comma 106 della legge) è limitata agli immobili con abusi edilizi, cioè ai danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo, il che accade solo quando il danno catastrofale è stato direttamente indotto dall’azione umana (per esempio, l’incauta costruzione di un manufatto in una zona franosa).
Non sembrano esserci spazi per altre libere esclusioni di garanzia, tranne forse la (giusta) introduzione di periodi di carenza per evitare che imprese non assicurate si riversino a cercare copertura all’annuncio di una possibile imminente catastrofe.
Non sono coperti tutti gli eventi naturali, ad esempio è esclusa la grandine, anche se recentemente si sono registrati grossi danni a seguito di questo fenomeno naturale, e non sono coperti i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito degli eventi naturali. Inoltre non sono inclusi i danni indiretti ovvero i mancati guadagni dovuti all’arresto dell’attività produttiva.

I premi
I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, ma l’obbligatorietà della polizza, distribuendo il rischio su un gran numero di assicurati, farà si che il premio diventi accessibile alla totalità delle imprese. Da segnalare a questo proposito che, nell’ultima versione del DM, spuntano sconti particolari per le imprese che adottano misure di prevenzione dei rischi. Sebbene non semplice da applicare, questo dimostra ancora una volta l’importanza che si vuole riconoscere alle imprese che adotteranno misure per ridurre le probabilità che gli eventi dannosi si verifichino a tutto vantaggio della continuità operativa e del successo a lungo temine dell’azienda assicurata.
In conclusione, suggeriamo agli imprenditori di attendere il testo definitivo prima di sottoscrivere polizze che potrebbe rivelarsi non compliant alla normativa che sarà poi approvata. Noi continueremo ad aggiornarvi sull’argomento e a fornire assistenza tramite i nostri esperti.

Articolo di Barbara Grasso, Senior Insurance Manager, Wide Group

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