Il passaggio generazionale di valori mobiliari è una pratica che, se si trascurano una serie di fattori, può metterne a rischio la redditività, come dimostra il caso proposto dall'esperto. Scopri di più nel nostro webinar del 10 novembre
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Il passaggio generazionale di valori mobiliari è spesso luogo di dibattito tra la disciplina e la normativa fiscale. Per la semplicità con ci è possibile realizzarlo, viene spesso visto dai professionisti come un corollario al trasferimento di quote societarie e valori immobiliari.
Dato questo modo di pensare, è altrettanto frequente nel lavoro di un consulente patrimoniale imbattersi in soluzioni adottate a priori, trascurando un insieme di fattori che possono rendere queste pratiche poco convenienti per l’asse ereditario, sia a monte per il capostipite sia a valle per i destinatari.
Trasferire le proprietà non è necessario
Nell’incontro di martedì 10 novembre vedremo come un patrimonio mobiliare possa essere predisposto al passaggio generazionale senza per questo trasferirne l’effettiva proprietà ai donatari, quindi senza passare per una donazione e senza inficiarne per questo la redditività. In questo modo sarà preservata, cosa molto importante, la sua versatilità a fronte di esigenze familiari mutevoli, nel tempo e negli importi, nonché nella destinazione ereditaria.
Il case study
Vi propongo un caso di conseguenze negative risultanti da una donazione effettuata con eccessiva leggerezza. Un capostipite, essendo entrato a conoscenza della potenziale fiscalità che gravava sulla sua futura successione e sulla possibilità di un incremento della tassazione per allinearsi alle direttive europee, decide di trasferire per tempo il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare al suo unico erede; per venire incontro al suo desiderio gli è stato consigliato di effettuare una donazione per i valori mobiliari, sfruttando oggi le agevoli condizioni per questo trasferimento. Quello che non è stato considerato era che il figlio e unico erede è sposato e con due figli minorenni.
Purtroppo, e tra un attimo capirete il perché, questo non è il caso in cui la famiglia felice si separa per dissapori coniugali, questo ahimè è il caso in cui il figlio, entrato in possesso del patrimonio paterno, viene successivamente a mancare e, non adeguatamente consigliato, non ha subito pensato a pianificare i valori ricevuti in modo che un grave evento quale quello che si è verificato consentisse al padre di usufruire, anche in parte, degli averi donati per poter fare fronte alle sue future necessità, come da accordi stipulati in precedenza all’atto di donazione.
A seguito del decesso del figlio i due terzi del patrimonio oggi versano sotto vincolo tutelare fino alla maggior età dei nipoti e il donante, per le sue sopraggiunte esigenze, è in difficoltà a dover condividere il patrimonio con la nuora, pur essendo in buoni rapporti.
Inutile dire che il motivo per il quale sto seguendo questa famiglia è ottimizzare il portafoglio della nuora in modo che, nel tempo, possa contribuire alle necessità del suocero, prestando estrema attenzione al fatto che se dovesse venire lei stessa a mancare a quel punto il patrimonio diventerebbe del tutto irraggiungibile da parte del donante e sarebbe pienamente in carico ai nipoti minorenni.
La soluzione non è stata facile, dato che è il risultato di uno studio sulle possibilità e esigenze economiche dei nuclei famigliari coinvolti tra i quali, anche grazie agli ottimi rapporti interpersonali, si è trovato un compromesso preservando la necessità di mettere a frutto un patrimonio che risulta ad oggi per 2/3 investito in Titoli di Stato italiani, per l’inamovibile idea del giudice tutelare assegnato al controllo del patrimonio dei minori coinvolti. I Titoli portano nelle casse della famiglia un rendimento effettivo negativo in un momento in cui i tassi di interesse sono ai minimi storici, minimi destinati a perdurare.
E pensare che per evitare tutto questo, pur nella disgrazia verificatasi, sarebbe bastato davvero poco, per di più senza donazione, senza il conseguente versamento delle imposte dovute e senza la stipula un atto notarile, essendo la donazione per legge un atto pubblico.
Articolo di Marco Gavazza, European Financial Planner
CI VEDIAMO SU ZOOM IL 10 NOVEMBRE!
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