Affrettatevi, sta per scadere il bonus pubblicità

C'è tempo ancora fino al 22 ottobre 2018 per presentare la richiesta di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali. Ecco di che cosa si tratta

Se volete pubblicizzare la vostra attività, questo è il momento buono. Dal 22 settembre scorso, infatti, è possibile richiedere il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (D.P.C.M. 90/2018).

Saranno quindi ammessi al credito di imposta solo gli investimenti pubblicitari in eccedenza rispetto all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire del beneficio.

Ma quali investimenti pubblicitari sono ammessi?
Sono ammissibili al credito di imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su:

- quotidiani e periodici nazionali e locali (anche online)

- emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per usufruire dell'agevolazione, inoltre, giornali, radio e tv dovranno essere regolarmente registrare presso il Tribunale competente o il Registro degli operatori di comunicazione e dotate del direttore responsabile.

Sono escluse le spese diverse dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se accessorie o connesse. Inoltre non rientrano nell'agevolazione:

- televendite;

- pronostici, giochi e scommesse;

- messaggeria vocale o chat-line.

Per dimostrare di aver effettivamente sostenuto le spese bisognerà esibire un apposito attestato emesso da un revisore contabile.

A quanto ammonta il credito di imposta?

Possono ottenere il credito di imposta i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali. L'agevolazione sarà pari al:

- 90% degli investimenti pubblicitari incrementali rispetto all’anno precedente per le microimprese, le pmi e le start up innovative;

- 75% per le altre imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Come si calcola il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari?

Pubblicità solo su stampa (anche online) dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017

Il costo sostenuto dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere superiore a quello sostenuto dal 24 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Se nei mesi interessati del 2016 non sono state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non sarà possibile richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017.

Pubblicità sia su stampa sia su emittenti radio-televisive dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Il costo sostenuto dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 deve essere superiore a quello sostenuto nel 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario (stampa o emittenti radio-televisive). Anche in questo caso, se nel 2017 non sono state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili non sarà possibile richiedere il credito di imposta per le spese sostenute nel 2018.

In entrambi i casi, l’incremento della spesa sostenuta nelle due annualità diventa la base di calcolo su cui applicare la percentuale del 75% o del 90%.

Il credito di imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle agevolazioni richieste superi l’ammontare delle risorse stanziate. L’utilizzo sarà consentito esclusivamente in compensazione (non a rimborso) mezzo del modello F24 che andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Come si fa per presentare l’istanza telematica?

Per richiedere il credito di imposta occorre presentare un modello esclusivamente per via telematica sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Si potrà usufruire dell'agevolazione relativa ai costi sostenuti nel 2017 e prenotare il beneficio sui costi affrontati nel corso di quest'anno.

In particolare, è previsto l’invio telematico di 2 tipologie di comunicazioni:

  • comunicazione preventiva per l’accesso al credito di imposta;

  • dichiarazione sostitutiva consuntiva relativa agli investimenti effettuati.

Scadenze per l’invio delle comunicazioni

- Spese di pubblicità sostenute dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017: dovrà essere presentata esclusivamente la dichiarazione sostitutiva entro il 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).

- Spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018: dovranno essere presentate la comunicazione preventiva entro il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.

- Spese sostenute dal 1° gennaio 2019: la comunicazione preventiva dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2019 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2020. Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.

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