La  riforma del credito d’imposta R&S quest’anno prevede l’estensione dell’incentivo ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0,  nonché ad attività di design e ideazione estetica per i settori del Made in Italy

 

A chi si rivolge

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Durata dell’iniziativa

Il credito di imposta è riconosciuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso e fino al 31 dicembre 2022.

Le attività ammissibili

  • Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro (comma 200 della legge di bilancio 2020).
  • Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro, o in misura pari al 15% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare o del paradigma 4.0 (comma 201 della legge di bilancio 2020).
  • Attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti: il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 2 milioni di euro (comma 202 della legge di bilancio 2020).

Spese ammissibili

  1. A) costo del personale dipendente;
  2. B) Quote di ammortamento delle attrezzature utilizzate sul progetto di innovazione nel limite massimo complessivo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera A).
  3. C) Spese relative ai contratti extra muros che hanno come oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.
  4. D) Spese relative ai servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo

ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili indicate alla lettera C).

  1. E) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito di imposta, svolti internamente dall’azienda per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera A) ovvero, nel caso di ricerca extra, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera C).

Nuovi obblighi

  • Redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta;
  • asseverare, come già accade per il credito relativo all’acquisto dei beni strumentali, la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.

 

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