In quella data alcuni dei soggetti IVA che emettono scontrini o ricevute fiscali avranno l’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri attraverso appositi “Registratori Telematici”, in sostituzione del tradizionali registratori di cassa

Con il recente provvedimento direttoriale n. 99297 del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate prosegue con le operazioni di “avvicinamento” alla data del 1° luglio 2019, momento a partire dal quale alcuni dei soggetti passivi Iva che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 (e cioè coloro che certificano le operazioni ai fini Iva mediante emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) dovranno obbligatoriamente trasmettere i corrispettivi giornalieri con modalità telematica avvalendosi di appositi “Registratori Telematici” in sostituzione del tradizionali registratori di cassa.

Qual è la procedura?

  • Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore telematico al sistema dell’Agenzia delle entrate, producendo un dinamico e automatico censimento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività.
  • Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente titolare dell’apparecchio, o da un intermediario (articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998) appositamente delegato dal contribuente stesso, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
  • Il conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità riportate nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018.

In alternativa, ed è questa un'importante novità introdotta dal recente provvedimento, è previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possa essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

Un debutto parziale
Il debutto di questo obbligo è “parziale” in quanto dal 1° luglio 2019 solo gli operatori Iva che hanno avuto nell’anno precedente al 2019 un volume d’affari complessivo superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 aprile) dovranno trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri.
Per tutti gli altri soggetti passivi Iva (quindi a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito) l’obbligo generalizzato (che segnerà la definitiva scomparsa della tradizionale ricevuta fiscale cartacea) scatterà solo dal prossimo 1° gennaio 2020.

Chi sarà esonerato?
È bene evidenziare che l’articolo 17, D.L. 119/2018, modificando l’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, oltre a trasformare da opzionale in obbligatoria l’adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva, ha previsto l’emanazione di uno specifico provvedimento direttoriale che dovrà stabilire specifiche ipotesi di esonero dall’obbligo in ragione della tipologia di attività esercitata e in relazione al luogo di svolgimento dell’attività.
Relativamente alla individuazione dei soggetti esclusi dal nuovo obbligo è stata aperta dall’Agenzia delle entrate una “consultazione” con i rappresentanti delle diverse categorie economiche, che si è conclusa lo scorso 26 aprile e alla quale, quindi, dovrà seguire l’atteso provvedimento direttoriale.
Con riferimento ai soggetti esclusi dal nuovo obbligo di trasmissione telematica si evidenzia, inoltre, che dovrebbero rimanere ferme le ipotesi di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi già previste dal legislatore. Tra queste, le numerose ipotesi previste dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996 che di seguito si vanno a elencare.

Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione
Secondo il Comma 1, non sono soggette all'obbligo di certificazione (articolo 2, D.P.R. 696/1996) le seguenti operazioni:

  • le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  • le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall' articolo 34, primo comma, D.P.R. 633/1972, e successive modificazioni;
  • le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi;
  • le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
  • le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  • le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  • le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. 504/1998, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande servite in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; 
  • le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso Comune o tra Comuni limitrofi;
  • le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito, da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  • le cessioni e le prestazioni esenti di cui all'articolo 22, primo comma, punto 6, D.P.R. 633/1972;
  • le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell'articolo 12, L . 413/1991, effettuate dal soggetto esercente l'attività di trasporto; 
  • le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  • le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole;
  • le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con Pubbliche Amministrazioni;
  • le prestazioni dei fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  • le prestazioni di rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  • le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le prestazioni di impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  • le prestazioni di riparazione di biciclette di soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  • le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  • le cessioni di cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  • le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  • le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  • le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/1991, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'articolo 9-bis, L. 66/1992;
  • le prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie;
  • le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  • le prestazioni aventi per oggetto l'utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici;
  • le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  • le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  • le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, L . 59/1963, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all'articolo 34, comma 4, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41, L . 833/1978, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
  • lettera abrogata dall'articolo 2, comma 36-vicies, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011;
  • le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall'ente Poste.
  • le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'articolo 4, L . 337/1968, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'articolo 8, D.P.R. 394/1994, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire;
  • le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 2, D.Lgs. 261/1999, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

Comma 2; non sono soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'articolo 12, primo comma, L. 413/1991, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell'articolo 22, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
a) D.M. 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
b) D.M. 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
c) D.M. 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
d) D.M. 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
e) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
f) D.M. 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
g) D.M. 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
h) D.M. 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
i) D.M. 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

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