Il nuovo lavoro? E' agile con lo smart working

Negli ultimi anni un numero crescente di aziende ha scelto di adottare lo smart working, che consente al dipendente di svolgere le proprie mansioni senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. I vantaggi? Sono molti, dall’aumento della produttività, alla riduzione degli spazi all’interno degli uffici, alla maggiore fidelizzazione del personale

Maggiore flessibilità e autonomia all’interno del rapporto di lavoro. Sono questi gli obiettivi del lavoro agile (o smart working), un nuovo modello di organizzazione del lavoro dipendente. Di che cosa si tratta? È una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede l’assenza di precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività. Viene stabilito grazie a un accordo concluso direttamente tra datore di lavoro e dipendente, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli, obiettivi.

L’identikit dello smart working
Gli elementi essenziali che caratterizzano il lavoro agile sono: 

• l’accordo tra le parti (datore di lavoro e lavoratore subordinato); 
• il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa; 
• l’assenza di vincoli di luogo o di orario di lavoro, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale; 
• il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Cosa deve contenere un accordo di smart working?

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile (a tempo determinato o indeterminato) è stipulato per iscritto (ai fini della regolarità amministrativa e della prova) e deve contenere: 

• la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;  
• le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro; 
• gli strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione; 
• i tempi di riposo del lavoratore; 
• le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari;
• le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche.

Trattamento economico
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Obbligo di sicurezza
Nei confronti del lavoratore che presta la sua attività in modalità di lavoro agile operano le stesse tutele previste per la generalità dei lavoratori dipendenti in materia di tutela della privacy e di controlli a distanza.
Il datore di lavoro è obbligato a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, consegnando a lui e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta in cui vengono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La prestazione resa in modalità di lavoro agile comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non è diversa da quella che viene svolta in azienda e quindi la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa segue quella a cui viene ricondotta la medesima lavorazione che viene svolta in azienda.
Il lavoratore agile è tutelato contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, quando tale percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione o alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Colui che presta la propria attività in modalità di lavoro agile viene tutelato non solo per gli infortuni che sono collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché siano strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Una scelta che va comunicata
L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni devono essere comunicate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto, con una documentazione abbia data certa di trasmissione. A partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è disponibile un modulo (denominato “Comunicazione Smart Working”), per dare la possibilità ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Possono accedere alla procedura per la trasmissione degli accordi per lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di lavoro agile, mediante il portale lavoro.gov.it coloro che:

• possiedono le credenziali Spid, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall’AgiD, per soggetti abilitati o referenti aziendali; 
• possiedono credenziali attive rilasciate dal portale Cliclavoro, qualora incaricati, da parte del datore di lavoro, alla trasmissione in quanto consulente del lavoro o altro soggetto abilitato; in tale ipotesi, gli utenti possono accedere selezionando il profilo “Soggetto abilitato”. La finalità della trasmissione della comunicazione è di realizzare un costante monitoraggio sulla concreta diffusione di questa nuova tipologia di lavoro e sugli effetti che ciò produce sul piano assicurativo, anche con lo scopo di aggiornare i rischi assicurati.

Priorità alle mamme
Un’altra novità introdotta dalla legge di bilancio 2019 è relativa alla maternità, i datori di lavoro pubblici e privati che introducono forme di lavoro agile devono dare priorità alle lavoratrici che lo richiedono nei tre anni successivi al termine del congedo obbligatorio di maternità. Sottolineiamo che questa nuova norma (la precedenza in caso di smart working) riguarda anche i genitori di figli disabili.

Vantaggi per la produttività e per l’ambiente
Lo smart working sul piano lavorativo porta a una riduzione del cartaceo, riduce gli spazi, aumenta la produttività, minimizza l’antagonismo e salvaguarda l’ambiente. Sul piano personale riduce gli spostamenti e migliora la qualità della vita, restituendo del tempo libero e riducendo lo stress dovuto alla congestione urbana. Benefici che oggi sono possibili perché le attuali tecnologie consentono di gestire in modo sicuro le informazioni in tutti i luoghi in cui viene svolta l’attività lavorativa.

Alta fedeltà
Lo smart working favorisce la fidelizzazione del lavoratore verso la propria impresa. I lavoratori, intervistati sul gradimento di questa modalità di lavoro, la definiscono “un regalo dall’azienda, da guadagnarsi con maggiore responsabilità e impegno”.

Ci sono degli svantaggi?
Solo un uso scellerato di strumenti e comportamenti (ad esempio la riduzione della produttività o della qualità del lavoro, o la conservazione in modo non adeguato delle informazioni che hanno un valore competitivo per aziende) può rappresentare uno svantaggio. Occorre quindi una competenza in modelli che permettono di prevenire, individuare e intervenire in caso, appunto, di comportamenti inadeguati.

O a tutti o a nessuno
Fornire solo ad alcune fasce di lavoratori o per periodi brevi la possibilità di lavorare con questa modalità può essere controproducente per lo stesso lavoratore che ha “imparato” a gestire in modo diverso il proprio tempo e per gli altri lavoratori che non ne possono usufruire, creando tensioni interne all'azienda.

 

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